Suap delle Valli - Sportello Unico Attività Produttive presso l'Unione Montana Valle Susa

Commercio di vicinato

Vendita di merci ingombranti

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano prevalentemente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia e simili), può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l’Agenzia delle entrate di un atto di impegno d’obbligo tra Comune ed operatore che delimiti la superficie di vendita e costituisce integrazione alla SCIA e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta.

Consumo immediato dei prodotti di gastronomia venduti

L’ Art. 3 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 dice che:

"… le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, … sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: … f) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie …"

Quindi gli esercenti dei negozi alimentari di vicinato possono consentire ai clienti il consumo immediato dei prodotti venduti, mettendo a disposizione locali e arredi dell’azienda, purchè non vi sia alcun tipo di assistenza e/o servizio fornito al cliente stesso.

Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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